Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto - Cessione del credito - Notificazione della cessione al debitore ceduto - Applicazione delle norme del codice di rito civile - Esclusione.
La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12734 del 13/05/2021 (Rv. 661432 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1264