Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - Interessi ex art.1284, comma 4, c.c. - Decorrenza - Proposizione della domanda con le forme del ricorso - Deposito del ricorso - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Quando per legge gli interessi decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale e questa si propone con ricorso soggetto a preventivo deposito nella cancelleria del giudice e a successiva notifica alla parte convenuta, il "dies a quo" va individuato nel deposito del ricorso (nella specie, per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.), atteso che il riferimento legislativo alla proposizione della domanda deve ritenersi volto a privilegiare il momento della formulazione della richiesta al giudice e non quello della partecipazione della stessa al debitore.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021 (Rv. 661383 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284, Cod_Proc_Civ_art_702_2