Obbligazioni in genere - espromissione - Perfezionamento del contratto - Accettazione del creditore - Necessità - Esclusione - Motivi dell'espromittente e rapporti interni con l'obbligato - Rilevanza - Esclusione.
Nell'espromissione, che si perfeziona verso il creditore, senza bisogno di un suo atto di accettazione, quando egli venga a conoscenza dell'impegno assunto dall'espromittente, la causa del contratto è costituita puramente e semplicemente dall'assunzione del debito altrui, essendo irrilevanti sia i rapporti interni intercorrenti tra il debitore e l'assuntore, sia le ragioni che hanno determinato l'intervento di quest'ultimo, essendo invece necessario che il terzo, presentandosi al creditore, non ponga a fondamento del proprio impegno un preesistente accordo con l'obbligato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21102 del 22/07/2021 (Rv. 661909 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1272
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Cassazione
21102
2021