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Domanda di revocatoria di una compravendita immobiliare – Cass. n. 21371/2021

Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo - Domanda di revocatoria di una compravendita immobiliare esercitata da una curatela fallimentare - Accoglimento nei gradi di merito - Concessione in locazione del bene a terzi - Estinzione per mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio - Conseguenze - Fondamento.

 

La curatela fallimentare che abbia concesso in locazione a terzi un immobile sulla base dell'accoglimento dell'azione revocatoria nei gradi di merito, è tenuta - una volta venuto meno il titolo che aveva giustificato l'acquisizione del bene alla massa, per effetto dell'estinzione del giudizio, dichiarata per mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio - a restituire al proprietario il bene e i frutti dal medesimo prodotti, nella specie, i canoni percepiti per la durata della locazione, atteso che l'obbligo restitutorio in questione è regolato dagli artt. 2033 e 2037 c.c. in tema di ripetizione di indebito.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21371 del 26/07/2021 (Rv. 662194 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2037

 

Corte

Cassazione

21371

2021