Condanna al pagamento degli interessi – Cass. n. 36659/2021
Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - compensativi - Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere - Condanna al pagamento degli interessi - Autonoma domanda - Necessità - Omessa indicazione della natura degli interessi richiesti - Liquidazione degli interessi compensativi - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Richiesta in appello degli interessi di mora dalla domanda di primo grado - Novità.
In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte. Ove questa non specifichi, tuttavia, la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi - dovuti indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, essendo fondati su presupposti diversi da quelli che giustificano l'attribuzione degli interessi di mora - con conseguente tardività della domanda di attribuzione degli interessi moratori formulata solo in appello.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36659 del 25/11/2021 (Rv. 663083 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_1499, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112