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Effetto liberatorio per il debitore – Cass. n. 35786/2021

Obbligazioni in genere - adempimento - del terzo - Effetto liberatorio per il debitore - Condizioni - Accertamento di fatto del giudice di merito - Conseguenze in tema di sindacato di legittimità.

 

L'adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., per avere effetto liberatorio deve avere carattere specifico e assolutamente conforme all'obbligazione del debitore; tale accertamento di fatto è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è, quindi, insindacabile in sede di legittimità, se non quale vizio di motivazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35786 del 22/11/2021 (Rv. 663071 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1180, Cod_Proc_Civ_art_360

 

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Cassazione

35786

2021