Cessione di credito in garanzia di altra obbligazione – Cass. n. 16837/2022
Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - surrogazione - terzi garanti - cessione dei crediti - efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto - Cessione di credito in garanzia di altra obbligazione - Debitore ceduto - Rapporti tra cedente e cessionario - Estraneità - Fondamento - Surrogazione ex art. 1204 c.c. - Configurabilità - Esclusione.
In ipotesi di cessione di credito a scopo di garanzia di altra obbligazione (nella specie, un finanziamento o anticipazione da parte di una banca) il debitore ceduto - che può opporre al cessionario le eventuali eccezioni rifluenti sul pregresso rapporto con il cedente - rimane de tutto estraneo al distinto rapporto obbligatorio fra cedente e cessionario, a garanzia del quale è stata conclusa la cessione, non essendovi accessorietà tra i due rapporti, ma solamente un collegamento negoziale tra l'obbligazione garantita ed il credito ceduto a scopo di garanzia; ne consegue che il debitore ceduto non è terzo che abbia prestato garanzia ex art. 1204 c.c., ma piuttosto è "solvens" estraneo al negozio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16837 del 25/05/2022 (Rv. 664874 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1204, Cod_Civ_art_1945, Cod_Civ_art_1936