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Cessione di credito inesistente – Cass. n. 17985/2022

Obbligazioni in genere - adempimento - tempo dell'adempimento - scadenza del termine nel corso della lite - cessione dei crediti - obbligo di garanzia del cedente - Cessione di credito inesistente - Nullità per mancanza dell'oggetto - Esclusione - Ragioni - Garanzia ex art. 1266 c.c. - Deroga alla disciplina generale del contratto - Esclusione pattizia della garanzia - Irrilevanza.

 

La cessione di un credito inesistente non è nulla per inesistenza dell'oggetto, bensì è valida ed il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebito, ma è assistito dalla garanzia di cui all'art. 1266 c.c., da ritenersi un effetto naturale della cessione per l'ipotesi che l'effetto traslativo non si verifichi, essendo irrilevante che la garanzia stessa possa essere pattiziamente esclusa con il limite del "fatto proprio" del cedente, in quanto tale disposizione costituisce una deroga rispetto all'art. 1325, n. 3, c.c. ed alla disciplina del contratto in generale.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17985 del 03/06/2022 (Rv. 665019 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1266, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1418

 

Corte

Cassazione

17985

2022