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Impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore – Cass. n. 20152/2022

Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilità del debitore - Impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore - Nozione - Prestazione avente ad oggetto una somma di denaro - Applicabilità - Esclusione.

 

L'impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio "genus nunquam perit", può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20152 del 22/06/2022 (Rv. 665072 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1256

 

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