Indennizzo a favore di proprietario danneggiato da fenomeni di bradisismo – Cass. n. 24748/2022
Obbligazioni in genere - debito di valore o di valuta - Indennizzo a favore di proprietario danneggiato da fenomeni di bradisismo - Introduzione ad opera della l. n. 267 del 1998, entrata in vigore in data 8 agosto 1998 - Conseguenze - Interessi - Debenza a decorrere dalla predetta data - Fondamento.
L'indennizzo a favore del proprietario di un fabbricato danneggiato dal bradisismo nell'area flegrea - avente natura indennitaria e costituente debito di valuta, come tale regolato dall'art. 1224 c.c., poiché sorge da un'attività lecita (se non addirittura doverosa) della P.A., consistente nella demolizione del bene a tutela della pubblica e privata incolumità - è stato introdotto mediante la modifica dell'art. 15-sexies, comma 3, del d.l. n. 560 del 1995 (conv., con modif., dalla l. n. 74 del 1996), ad opera della l. n. 267 del 1998, entrata in vigore in data 8 agosto 1998; ne consegue che, non essendo prevista la retroattività della disposizione, dalla predetta data, alla quale deve farsi risalire l'insorgenza del diritto all'indennizzo in questione, sono dovuti gli interessi, il cui riconoscimento è riconducibile alla previsione di un ristoro per ragioni solidaristiche.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24748 del 12/08/2022 (Rv. 665631 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224