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Sussistenza in caso di regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della prestazione preesistente – Cass. n. 27028/2022

Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione - novazione - oggettiva - Novazione oggettiva - Natura - Elementi essenziali: "animus novandi" e "aliquid novi" - Sussistenza in caso di regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della prestazione preesistente - Esclusione - Fattispecie.

 

La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dall' "animus novandi", consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall' "aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, senza accertare l'effettiva presenza di un "animus novandi", aveva ritenuto estinta un'obbligazione del soggetto preponente verso uno dei suoi coagenti solo perché il rapporto di agenzia, già facente capo a questi, era continuato con un soggetto costituito in forma societaria)

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 27028 del 14/09/2022 (Rv. 665873 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1742, Cod_Civ_art_1231, Cod_Civ_art_1230

 

Corte

Cassazione

27028

2022