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Costituzione di servitù ad opera del rappresentante – Cass. n. 27517/2022

Obbligazioni in genere - apparenza del diritto - servitù' - prediali - costituzione del diritto - delle servitù' volontarie - costituzione negoziale - Costituzione di servitù ad opera del rappresentante - Forma scritta "ad substantiam" della procura - Necessità - Difetto - Applicabilità del principio dell'apparenza in favore del titolare del fondo dominante privo di colpa - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di diritti reali, la costituzione di una servitù da parte del rappresentante del proprietario del fondo servente, postula che i poteri di quest'ultimo trovino titolo in una procura avente la medesima forma scritta "ad substantiam" prescritta, a pena di nullità, per tale tipo di contratti, a nulla rilevando che, in suo difetto, il terzo abbia confidato, senza sua colpa, nella sussistenza di una situazione apparente, atteso che, per i contratti soggetti a vincolo di forma non può trovare applicazione il principio dell'apparenza del diritto, sussistendo per essi un onere legale di documentazione della procura.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27517 del 20/09/2022 (Rv. 665696 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1063, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1392, Cod_Civ_art_1418

 

Corte

Cassazione

27517

2022