Facoltà di imputazione del creditore – Cass. n. 31837/2022
Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - imputazione - Pluralità di debiti - Dichiarazione del debitore di imputazione - Mancanza - Conseguenze - Facoltà di imputazione del creditore - Applicazione dei criteri suppletivi ex art. 1193 c.c. - Onere probatorio a carico del creditore - Fattispecie.
In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che - accertata la sussistenza di una pluralità di crediti da parte di un istituto bancario nei confronti di una cooperativa e dato atto di pagamenti parziali effettuati da alcuni soggetti coobbligati - aveva imputato detti pagamenti ai debiti meno garantiti, senza verificare l'esistenza di eventuali dichiarazioni d'imputazione da parte del debitore o del creditore).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31837 del 27/10/2022 (Rv. 666054 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1193, Cod_Civ_art_1195, Cod_Civ_art_2697