Litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) - società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilità -Responsabilità solidale degli amministratori di società - Litisconsorzio facoltativo - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 1310 c.c..
La proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti di una pluralità di amministratori di società dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio facoltativo e non già necessario, cui consegue comunque l'applicabilità dell'art. 1310 c.c., sicché l’atto interruttivo della prescrizione contro uno di essi ha effetto anche nei confronti degli altri.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25593 del 01/09/2023 (Rv. 668931 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1294, Cod_Civ_art_1310, Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_2393