Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24743 del 17/08/2023 (Rv. 668651 - 01)
Contratto di mutuo - Interessi - Clausola di determinazione del tasso antecedente all'entrata in vigore della l. n. 108 del 1996 - Superamento sopravvenuto del tasso soglia - Nullità - Inefficacia - Contrarietà a buona fede - Esclusione.
Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24743 del 17/08/2023 (Rv. 668651 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1339, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1815