Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - Curatore fallimentare - Quietanza "atipica" pattuita nel contratto col fallito "in bonis" - Valenza probatoria - Confessione stragiudiziale - Esclusione - Fondamento.
In tema di fallimento, la quietanza "atipica" pattuita in contratto con il fallito "in bonis" non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., in quanto il curatore, pur ponendosi, nell'esercitarne il diritto, nella stessa posizione del fallito, è una parte processuale diversa da quest'ultimo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23963 del 07/08/2023 (Rv. 668726 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2735, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2729