Promessa di pagamento e ricognizione del debito - Promessa di pagamento - Effetto confermativo di precedente rapporto obbligatorio - Conseguenze - Promessa di pagamento debito altrui - Nullità - Ragioni.
La promessa di pagamento, avendo carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, non è fonte autonoma di obbligazione e non può pertanto produrre una modificazione soggettiva dell'obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31296 del 10/11/2023 (Rv. 669281 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1988, Cod_Civ_art_1987, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1418