Cessione dei crediti - in genere - Contratto di factoring - Disciplina antiusura - Determinazione del tasso-soglia - Oneri collegati al finanziamento - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
In tema di contratto di factoring, ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia previsto dalla disciplina antiusura, devono essere computati i soli oneri che presentino un concreto collegamento con lo scopo di finanziamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità, a tal fine, delle commissioni denominate "factoring", "plus-factoring" e "plafond pro-solvendo" dalla valutazione di superamento del tasso-soglia, siccome integranti il corrispettivo di servizi diversi da quello di finanziamento, in quanto connessi alla gestione dei crediti e alla relativa garanzia nei confronti dei debitori ceduti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32538 del 23/11/2023 (Rv. 669520 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1815