Nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12362 del 07/05/2024 (Rv. 671331-01)
Contributi pubblici - L. n. 488 del 1992 - Richiesta di restituzione per rinuncia del beneficiario - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dalla data della revoca del contributo - Sussiste - Fattispecie.
In tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C., ha ritenuta infondata la censura mossa alla decisione impugnata, che aveva fatto decorrere il termine di prescrizione dall'adozione del provvedimento di revoca del beneficio piuttosto che dalla data, anteriore, nella quale il privato aveva comunicato di rinunciare al finanziamento, non essendo più in grado di ultimare il programma di investimenti per i quali aveva ottenuto il contributo stesso).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12362 del 07/05/2024 (Rv. 671331-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2946