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Nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12362 del 07/05/2024 (Rv. 671331-02)

Finanziamento pubblico - Domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. di quanto erogato per un contributo non dovuto - Decorrenza degli interessi - Buona o mala fede dell'accipiens - Contenuto soggettivo - Onere probatorio - Contenuto e limiti.

In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12362 del 07/05/2024 (Rv. 671331-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1147, Cod_Civ_art_2033 Cod_Civ_art_2697