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Nascenti dalla legge - ingiustificato - arricchimento (senza causa) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11938 del 03/05/2024 (Rv. 671481-02)

Pregresso esercizio di azione contrattuale - Rigetto con sentenza irrevocabile - Successiva azione di ingiustificato arricchimento - Prescrizione - Decorrenza - Fondamento.

Esperita un'azione contrattuale e passata in giudicato la sentenza di rigetto sulla stessa pronunciata, la prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento successivamente esercitata non può farsi decorrere dal momento in cui la pronuncia giudiziale sull'azione contrattuale è divenuta irrevocabile, atteso che la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti "eterodeterminati", per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11938 del 03/05/2024 (Rv. 671481-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_2943