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Cessione dei crediti - competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12670 del 09/05/2024 (Rv. 671495-01)

Foro facoltativo - luogo dell'adempimento - Diritti di obbligazione - Foro convenzionale - Cessione del credito - Effetti rispetto al cessionario rimasto estraneo alla cessione - Rilevanza ai fini della determinazione della competenza per territorio - Esclusione - Fondamento.

In caso di cessione del credito intervenuta tra il creditore e un terzo estraneo all'azione di adempimento introdotta dal cedente, la competenza resta radicata presso il foro convenzionalmente stabilito tra le parti originarie del rapporto, giacché la cessione è idonea a produrre lo spostamento del luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione solo se, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia giunto a scadenza.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12670 del 09/05/2024 (Rv. 671495-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1260, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029