Pagamento mediante assegno bancario - Dichiarazione di ricezione del pagamento - Qualificazione come quietanza in senso tecnico - Esclusione - Mera dichiarazione di scienza di ricezione dell’assegno - Fondamento.
La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12685 del 09/05/2024 (Rv. 671497-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1198, Cod_Civ_art_1199, Cod_Civ_art_2730, Cod_Civ_art_2732, Cod_Civ_art_2735