Adempimento - mora del creditore - forma dell'offerta - reale - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12842 del 10/05/2024 (Rv. 671504-01)
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - importanza dell'inadempimento - Offerta reale parziale - Conseguenze - Invalidità dell'offerta - Sussistenza - Risoluzione per inadempimento - Limiti - Accertamento circa la gravità dell'inadempimento - Necessità.
La parzialità dell'offerta reale, pur determinandone l'invalidità, non può comportare, di per sé, la risoluzione per inadempimento del rapporto giuridico in relazione al quale è stata fatta, essendo pur sempre necessario l'accertamento del requisito imprescindibile della sua gravità, da compiersi avendo riguardo alla natura della causa, all'interesse delle parti, alla loro condotta e alla corretta applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1375 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12842 del 10/05/2024 (Rv. 671504-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1208, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1375