Autorizzazione all'apertura di una veduta - Rinuncia a pretenderne l'eliminazione - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15430 del 07/07/2006
In tema di rapporti di vicinato, l'autorizzazione all'apertura di una veduta a distanza inferiore, da quella legale e la rinuncia a pretenderne l'eliminazione,avendo ad oggetto la costituzione di un vincolo di natura reale sul bene, richiedono,ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., la forma scritta "ad substantiam".
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15430 del 07/07/2006