Obbligo di costruzione e di manutenzione del proprietario del fondo superiore - Presupposto - Causa naturale del dislivello - Dislivello determinato dal proprietario del fondo inferiore - Obbligo di costruzione e di manutenzione di questi.
La fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. (a norma del quale nei fondi a dislivello il proprietario del fondo superiore deve sopportare le spese di costruzione e manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta sino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale, mentre, se lo stesso è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della relativa conservazione incombe su quest'ultimo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8522 del 29/04/2016