rapporti di vicinato - distanze legali - per tubi - in genere - impianti di riscaldamento - caldaia, bruciatore e deposito di carburante - soggezione alla distanza ex art. 889, secondo comma, cod. civ. - esclusione - fondamento.
In tema di rapporti di vicinato, negli impianti di riscaldamento, la caldaia, il bruciatore e il deposito di carburante non sono soggetti al disposto dell'art. 889 cod. civ., relativo alla distanza dei tubi di adduzione di gas alla caldaia, essendo il bruciatore, in particolare, esente dalla presunzione assoluta di pericolosità che riguarda le tubazioni a flusso costante di sostanze liquide o gassose.
Sez. 2, Sentenza n. 22888 del 08/10/2013