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Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - muro - muro di cinta - distanze – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4742 del 27/02/2014

Muro sopraelevato su fabbricato a delimitazione della terrazza di copertura - Natura - Muro di cinta - Esclusione - Fondamento.

Il muro di cinta, da non considerare per il computo delle distanze nelle costruzioni, ai sensi dell'art. 878 cod. civ., è solo quello con facce emergenti dal suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione dei fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione. Pertanto, non è da ritenere muro di cinta quello che risulti eretto in sopraelevazione di un fabbricato, a chiusura di un lato di una terrazza di copertura di questo, posto che un simile manufatto non si configura separato dall'edificio cui inerisce e resta nel medesimo incorporato.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4742 del 27/02/2014

CONDOMINIO

SOPRAELEVAZIONE