Religione culti e chiese - chiesa cattolica - città del vaticano - beneficio ecclesiastico – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17814 del 30/08/2011
Assegnazione di beni alla Parrocchia in base a provvedimento vescovile ai sensi dell'art. 29 della legge n. 222 del 1985 - Attribuzione della proprietà sui beni medesimi - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
Il provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il Vescovo della diocesi individua gli edifici di culto e gli immobili destinati ad attività educative e pastorali e li assegna alla Parrocchia conferisce a quest'ultima il diritto di proprietà sui relativi beni. Infatti, in tal senso depongono sia il significato letterale della norma anzidetta, con l'utilizzo del termine "assegnare", che sovente è enunciato dal legislatore per indicare l'attribuzione in proprietà di un bene (ad es., in tema di espropriazione forzata e di divisione della comunione) e non già il conferimento di un diritto d'uso; sia il profilo sistematico, raccordandosi una tale lettura della disposizione con lo scopo della legge n. 222 del 1985 di riconoscere alle Parrocchie, in considerazione delle finalità che perseguono e dall'attività da esse svolte, una propria personalità giuridica, dotandole di un proprio patrimonio; sia, infine, la esplicita qualificazione in termini di "trasferimento" della fattispecie dell'assegnazione vescovile dei beni alla Parrocchia, secondo quanto espresso dall'art. 31 della stessa legge n. 222 del 1985.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17814 del 30/08/2011