Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali - nelle costruzioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14953 del 07/07/2011
Art. 9, secondo comma, del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 - Efficacia di legge - Sussistenza - Fondamento - Prevalenza rispetto alle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi - Configurabilità - Conseguenze - Art. 52 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Viareggio in tema di distanze tra pareti finestrate - Disapplicazione - Necessità.
In tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9, secondo comma, del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, essendo stato emanato su delega dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. legge urbanistica), aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica. Ne consegue che l'art. 52 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Viareggio - che impone il rispetto della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate soltanto per i tratti dotati di finestre, con esonero di quelli ciechi - è in contrasto con le previsioni del citato art. 9 e deve, pertanto, essere disapplicato.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14953 del 07/07/2011