Esistenza di un fabbricato sul confine avente il muro perimetrale finestrato - Realizzazione di costruzione da parte del proprietario confinante sul proprio terreno - Obbligo di rispettare la distanza di dieci metri - Sussistenza - Facoltà di costruire in aderenza - Esclusione.
A norma dell'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, nel caso di esistenza, sul confine tra due fondi, di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell'area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con esclusione, nel caso considerato, della possibilità di esercizio della facoltà di costruire in aderenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13547 del 20/06/2011