Azioni a difesa della proprietà - regolamento di confini - Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 12163 del 17/05/2013
proprietà - (nozioni, distinzioni) - Azione di regolamento di confini e domanda di rilascio della porzione occupata - Rigetto della domanda ricognitiva - Conseguenze - Assorbimento della pronuncia sulla domanda restitutoria - Fondamento. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 12163 del 17/05/2013
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Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 12163 del 17/05/2013
In tema di azioni a difesa della proprietà, allorché siano state proposte contestualmente una domanda di regolamento di confini e una domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dal convenuto, ove sia rigettata la prima domanda, nessuna pronuncia è dovuta in ordine alla pretesa di restituzione dell'area in contestazione, in quanto, se il confine sia risultato quello in atto, il giudice non può stabilire l'esatta estensione del terreno appartenente all'uno ed all'altro dei proprietari, connettendosi un tale specifico accertamento ad un'azione di rivendicazione.
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Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 12163 del 17/05/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agostino Pi..... con atto di riassunzione dell'11 settembre 1991, convocava in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, At.... Efisio e Anna Maria Pi..... assumendo: che era proprietario del fondo sito in Serramanna, confinante con il fondo dei convenuti acquistato dai convenuti con atto del 28 giugno 1989;
che l'At.... nell'autunno, durante i lavori di aratura, aveva reso incerto il confine dei terreni sconfinando per tutta la sua lunghezza e per circa un metro nel terreno di esso attore; che incurante della sue lamentele, l'At.... aveva sconfinato una seconda volta arando il campo della fine del 1990 e 1991 ed aveva unilateralmente apposto dei picchetti in ferro determinando ex novo un diverso confine; che in tal modo gli era stato sottratto un tratto di terreno di circa mq. 376 che egli coltivava abitualmente, subendo, così, anche un danno patrimoniale, chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'esatta linea di confine ed il rilascio della parte del fondo occupata dai convenuti, oltre il risarcimento del danno.
Si costituivano l'At.... e la Pi..... contestando di essersi appropriati di parte del fondo dell'attore e chiedevano il rigetto della domanda. At.... precisava che, arando, aveva rispettato il confine tra i fondi così come esistente da oltre vent'anni ed individuato oltre che dalla capezzana (un rilievo in terra dell'altezza di c. 20 e della larghezza di circa 30 o 40 centimetri) anche da un segno ad X inciso sulla canaletta sopraelevata per l'irrigazione che correva nel lato dei terreni opposto alla strada, dalla mezzeria del ponticello cavalcafosso, che consentiva l'accesso ai fondi delle parti e solo ad essi.
La causa veniva istruita con produzioni documentali con prova per testi e CTU.
Il Tribunale di Cagliari con sentenza del 6 giugno 2003 accoglieva la domanda del Pi..... e condannava i convenuti al rilascio in favore dell'attore della porzione del fondo agricolo occupato sino alla linea di confine, così come determinata dal CTU, condannava, inoltre, i convenuti al risarcimento del danno in favore del Pi..... da liquidarsi in separato giudizio, condannava, infine i convenuti al pagamento delle spese giudiziali.
Avverso questa sentenza proponeva appello At.... e Pinan. Ha resistito Pi......
La Corte di appello di Cagliari con sentenza n. 18 del 2007 accoglieva l'appello e in riforma della sentenza di primo grado rigettava le domande proposte da Agostino Pi..... nei confronti Efisio At.... e Anna Maria Pi....., condannava Pi..... Agostino al pagamento delle spese giudiziali del primo e del secondo grado. Secondo la Corte cagliaritana il Tribunale di Cagliari non avrebbe fatto buon governo delle risultanze processuali. Piuttosto, un'attenta analisi di tutte le risultanze processuali, inducevano a ritenere che la domanda del Pi..... non fosse fondata e andava pertanto rigettata.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Pi..... Agostino con atto di ricorso affidato a tre motivi. At.... e Pi..... hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.= Con il primo motivo Pi..... Agostino lamenta la violazione di legge art. 360, n. 3 (art. 950 cod. civ.). Secondo il ricorrente, la Corte di appello di Cagliari avrebbe errato nel considerare non esistente nella fattispecie uno stato d'incertezza dei confini quantomeno soggettiva. In particolare, specifica il ricorrente, la difformità tra situazione reale (sia pure consolidata) e realtà legale non può non comportare uno stato d'incertezza della situazione giuridica che vi è sottesa.
1.1.= Il motivo è infondato.
La Corte cagliaritana ha accertato che da sempre esisteva un confine tra i due fondi in questione costituito dalla capezzagna che correva lungo la linea ideale che partiva dalla mezzeria del cavalcafosso e giungeva in coincidenza con la X segnata sulla canaletta. In ragione di ciò, la Corte di merito ha escluso, ai sensi dell'art. 950 c.c., che nel caso in esame vi fosse incertezza dei confini tra i fondi oggetto di causa. In particolare, secondo al Corte di merito non vi era incertezza oggettiva atteso che non vi era una situazione di obiettiva incertezza sulla collocazione del confine cosi come risultava dall'ampia prova testimoniale. Ma non vi era neppure incertezza soggettiva, perché, come ha evidenziato la Corte di merito, il Pi..... era a conoscenza che il confine, tra i due fondi era da sempre ubicato ed identificato dalla capezzagna più volte richiamata, come risultava dal contenuto della lettera dell'8 gennaio 1991 inviata dal Pi..... all'At.... e di quella del 9 gennaio 1991 inviata da At.... al Pi......
Pertanto, correttamente la Corte di merito ha ritenuto che la domanda del Pi..... di regolamento dei confini andasse rigettata. 2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge art. 360 c.p.c., n. 3, (artt. 112 e 277 c.p.c.). Secondo il ricorrente la Corte di merito avrebbe omesso la pronuncia in merito alla domanda di restituzione dell'area legalmente pertinente al ricorrente. Il ricorrente, in particolare, propone il seguente quesito: se proposta l'azione di regolamento dei confini con connessa domanda di rilascio dell'area contesas, il rigetto della domanda di regolamento dei confini comporti anche quella - non essendo stata proposta domanda di usucapione del rilascio dell'area contesa. 2.1.= Il motivo è infondato.
Vero è che chi propone l'azione prevista dall'art. 950 c.c. pur tendendo essenzialmente a determinare il confine tra due fondi limitrofi può, anche, chiedere insieme alla determinazione del confine, il rilascio di una zona determinata (o da determinarsi in corso di causa) di terreno, compresa nel suo confine e tenuta in possesso dal convenuto e la sentenza di accoglimento della domanda, pur mantenendo natura essenzialmente ricognitiva e dichiarativa, può disporre la restituzione della porzione di terreno, eventualmente, abusivamente posseduta dal convenuto.
Epperò, nel caso in esame nessuna pronuncia era dovuta in ordine alla domanda di restituzione di terreno avanzata dal Pi....., proprio perché era stata rigettata la domanda principale di regolamento dei confini. In altri termini, se i confini tra i due fondi, oggetto di causa, erano quelli in atto non sussisteva il presupposto per determinare la quantità di terreno che appartenesse all'uno o all'altro dei confinanti perché un siffatto accertamento, non connesso alla determinazione dell'esatto confine tra i fondi, assumeva la connotazione specifica di azione di rivendica, che, comunque, non era stata proposta.
3.= Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'omessa o carente motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe respinto la domanda di regolamento di confini perché avrebbe ritenuto ed assento che nel caso non vi era incertezza sul confine, neppure soggettiva, tuttavia avrebbe omesso ogni motivazione sul punto. Sicché il ricorrente formula i seguenti quesiti: a) È illogica la motivazione che fonda il rigetto dell'istanza restitutoria per contrasto con la conseguenza che si sarebbe dovuta trarre dai titoli e dalle risultanze catastali di fronte alle affermazioni dei resistenti di coltivare secondo la situazione di fatto non corrispondente a quella di diritto?). b) Per altro la motivazione del giudice prescinde completamente dalla CTU e CTP. Pertanto, sotto questo profilo (le circostanze allegate dal ricorrente corrispondono con le risultanze di diritto titoli e catasto) la sentenza omette ogni motivazione: laddove dette CT (CTU e CTP) fossero state considerate la logica conclusione avrebbe comportato l'accoglimento quanto meno della domanda restitutoria. c) In caso di mancata dimostrazione, nella causa di regolazione dei confini e connessa di restituzione dell'area contestata delle circostanze di fatto si deve applicare la presunzione di cui all'art. 950 cod. civ.?.
3.1.= Il motivo è infondato avendo la Corte ritenuto con accertamento di merito privo di vizi logici, l'esistenza ab immemorabili di un preciso confine conosciuto da entrambi le parti, così come attestato dai testi escussi con concordi deposizioni, cosicché nessun rilievo potevano avere, al fine dell'accoglimento delle domande, ai sensi dell'art. 950 c.c. le diverse risultanze catastali, secondo quanto allegato dal ricorrente. In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio che verranno liquidate con il dispositivo La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che verranno liquidate con il dispositivo.P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200.00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2013
Cod. Civ. art. 948
Cod. Civ. art. 950
Cod. Proc. Civ. art. 112