Creazione di un terrapieno in un terreno agricolo - Abuso del diritto di proprietà per violazione di un generale divieto "altius non tollendi" a tutela del fondo confinante - Configurabilità - Esclusione.
In tema di limiti della proprietà, non costituisce abuso del diritto, vietato ai sensi dell'art. 833 cod. civ., la creazione di un terrapieno in un terreno agricolo, che pure determini, di fatto, una compressione della facoltà di godimento del proprietario confinante, non sussistendo nel nostro ordinamento una generale proibizione per il proprietario di un fondo di sopraelevare lo stesso, in modo da non pregiudicare il panorama visibile da altro fondo, salva l'eventuale costituzione della "servitus altius non tollendi".
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6823 del 19/03/2013