Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Muro - Comunione (del muro) - Uso del muro comune - Spese - Obbligo di contribuzione - In genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3089 del 30/03/1994
Riparazione e ricostruzione del muro comune per fatto addebitabile ad uno dei partecipanti alla comunione - Onere delle spese a carico di quest'ultimo - Trasferimento al condomino succeduto nella comunione - Esclusione.
Mentre l'onere delle spese di riparazione e ricostruzione del muro comune per quelle cause di deterioramento dipendenti dal suo uso normale è, ai sensi dell'art. 882 cod. civ., a carico di tutti i comproprietari, in proporzione del diritto di ciascuno, e si trasferisce, perciò, in capo a chiunque sia proprietario della cosa nel momento in cui si presenta la necessità della riparazione o della ricostruzione, l'onere delle spese provocate dal fatto di uno dei partecipanti, essendo connesso alla responsabilità personale di questo, grava esclusivamente sul soggetto che vi ha dato causa e non si trasferisce, quindi, solo a causa del trasferimento del diritto reale, al condomino che gli è succeduto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3089 del 30/03/1994