Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Muro - Comunione (del muro) – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2953 del 26/03/1994
Uso del muro comune - Appoggio - Muri perimetrali di un edificio condominiale - Costruzione realizzata su suolo contiguo di proprietà esclusiva di un condomino - Appoggio al muro condominiale - Esclusione - Limiti.
I muri perimetrali di un edificio condominiale sono destinati al servizio esclusivo dell'edificio stesso di cui costituiscono parte organica. Per tale loro funzione e destinazione possono essere usati dal singolo condomino solo per il miglior godimento della parte di edificio di sua proprietà esclusiva, ma non possono essere utilizzati, senza il consenso di tutti i condomini, per l'utilità di altro immobile di sua esclusiva proprietà non facente parte del condominio, in quanto ciò implicherebbe la costituzione di una servitù in favore di un bene estraneo al condominio. Ne consegue che il condomino il quale voglia appoggiare al muro condominiale una costruzione realizzata su suolo contiguo di sua proprietà esclusiva non può farlo senza il consenso degli altri condomini, non essendo applicabile la disciplina dell'art. 884 cod. civ. (costruzione in appoggio al muro comune).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2953 del 26/03/1994