Costruzioni in località sismiche - Zone soggette alla legge n. 1684 del 1962 - Disciplina ex artt. 884, 874 e 876 del cod. civ. - Operatività - Esclusione - Conseguenze.
Nelle zone soggette alla legge 25 novembre 1962 n. 1684 (legge sismica) non possono trovare applicazione le disposizioni di carattere generale contenute negli articoli 884, 874 e 876 cod. civ. (che attribuiscono al proprietario del fondo finitimo il diritto, rispettivamente, di costruire in appoggio con innesto nel muro comune anche quando il vicino si sia avvalso di analoga facoltà, di costruire in appoggio al muro del vicino ottenendo la comunione forzosa del muro, di innestare il proprio muro in quello vicino), trattandosi di discipline inoperanti per la prevalenza della relativa specifica legislazione con la conseguente nullità di ogni contraria convenzione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8998 del 25/07/1992