Requisiti - Altezza non superiore a tre metri - Necessità - Muro di cinta con altezza maggiore - Inapplicabilità dell'art. 878 cod. civ. - Rilevanza ex art. 886 cod.civ. ai fini dell'obbligo di contribuzione del vicino.
Il muro di cinta, che, a norma dell'art. 878 cod.civ., non va considerato ai fini del computo delle distanze legali, è solo quello, isolato (con le facce, cioè, emergenti dal suolo separate da ogni altra costruzione) e destinato alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione e chiusura della proprietà, che presenti un'altezza non superiore ai tre metri, dovendosi negare l'applicabilità della citata norma ai muri di cinta con altezza maggiore, considerati dall'art. 886 cod.civ. solo per regolare e delimitare l'obbligo di contribuzione del vicino alla costruzione del muro medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2376 del 26/02/1992