Uso del muro comune - Innalzamento - Del muro comune in zona sismica - Adozione di sistemi costruttivi idonei a garantire l'autonomia di ciascun edificio contiguo - Necessità.
La sopraelevazione del muro comune deve essere eseguita, a norma dell'art. 885 comma secondo cod. civ., con le modalità e gli accorgimenti necessari per evitare il pregiudizio della stabilità e solidità del muro sottostante e, quindi, nelle zone sismiche, con la adozione di sistemi costruttivi idonei a garantire, in conformità alle disposizioni della legislazione antisismica (legge 25 novembre 1962 n. 1684 e legge 2 febbraio 1974 n. 64), l'autonomia di ciascun edificio contiguo così da consentirne la libera ed indipendente oscillazione in caso di terremoto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1076 del 01/02/1992