Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - muro - comunione (del muro) - uso del muro comune - spese - di costruzione ; fondi a dislivello – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5762 del 17/03/2005
Obbligo di costruzione e di manutenzione del proprietario del fondo superiore - Presupposto - Causa naturale del dislivello - Dislivello determinato dal proprietario del fondo inferiore - Obbligo di costruzione e di manutenzione del medesimo - Rovina - Responsabilità ex art. 2053 cod. civ..
La fattispecie prevista dall'art. 887 cod. civ. (a norma del quale nei fondi a dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e di manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta fino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia d'origine naturale. Se il dislivello, invece, è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, l'obbligo della costruzione e della manutenzione del muro di sostegno incombe su quest'ultimo, che risponde ex art. 2053 cod. civ. dei danni cagionati dalla sua rovina.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5762 del 17/03/2005