Distanze per le piantagioni indicate dall'art. 893 c.c. - Rinvio alla disciplina di cui all'art. 892 c.c. - Ambito di applicazione - Distanze stabilite in via generale dai regolamenti comunali - Estensione - Necessità.
In tema di distanze per gli alberi piantati in boschi sul confine con terreni non boschivi, lungo le strade o le sponde dei canali - che siano di proprietà privata - il rinvio all'art.892 c.c.formulato dall'ultimo comma dell'art. 893 c.c., con riferimento alla maggiore distanza prevista dai regolamenti comunali, deve intendersi esteso alle disposizioni regolamentari di carattere generale in materia di distanze richiamate dal primo comma dell'art. 892 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17400 del 30/08/2004