Esercizio abusivo di servitù di veduta - Danno "in re ipsa" - Sussistenza - Liquidazione equitativa - Criterio.
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi .
Servitù - prediali - esercizio.
La lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12630 del 13/05/2019 (Rv. 653643 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 0905 – Distanza per l’apertura di vedute dirette e balconi
Cod. Civ. art. 1226 – Valutazione equitativa del danno
Cod. Civ. art. 2043 – Risarcimento per fatto illecito
Cod. Civ. art. 2697 – Onere della prova
Cod. Civ. art. 2056 – Valutazione dei danni