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limitazioni legali della proprietà - Cass. 14084/2019

rapporti di vicinato– Fondi posti a dislivello - Costruzioni di altezze diverse - Mancanza d'intercapedini dannose - Rispetto delle distanze legali ex art. 873 c.c. - - distanze legali nelle costruzioni

In tema di distanze tra costruzioni, l'art. 873 c.c. trova applicazione anche quando, a causa del dislivello tra i fondi, la costruzione edificata nell'area meno elevata non raggiunga il livello di quella superiore, in quanto la necessità del rispetto delle distanze legali non viene meno in assenza del pericolo del formarsi d'intercapedini dannose.

(Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che, per escludere la violazione della disciplina delle distanze, si era limitata ad accertare che il garage controverso avesse l'estradosso a quota inferiore a quella del piano di campagna del fondo contiguo, anziché accertare, come avrebbe dovuto, che il medesimo avesse l'estradosso a quota inferiore a quella del piano di campagna del fondo su cui insisteva).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14084 del 23/05/2019 (Rv. 654182 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 0873 – Distanze nelle costruzioni