rapporti di vicinato - Distanze per impianti dal fondo contiguo - Art. 889, comma 2, c.c.- Tubi d'acqua pura o lurida - Presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti - distanze legali per tubi
In tema di distanze per impianti dal fondo contiguo, la disposizione dell'art. 889, comma 2 c.c., secondo cui per i tubi d'acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14273 del 24/05/2019 (Rv. 654184 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0889_2
Cod. Civ. art. 0889.2 – Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi