Art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - Fabbricati antistanti - Nozione.
Ai fini dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, due fabbricati, per essere antistanti, non devono necessariamente essere paralleli, ma possono anche fronteggiarsi con andamento obliquo, purché tra le facciate dei due edifici sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento. Ne consegue che non danno luogo a pareti antistanti gli edifici posti ad angolo retto, né quelli in cui sono gli spigoli opposti a potersi toccare se prolungati idealmente uno verso l'altro.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24471 del 01/10/2019 (Rv. 655256 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0872, Cod_Civ_art_0873