Art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - Distanza minima di dieci metri - Costruzioni con pareti fronteggiantesi, delle quali anche una sola finestrata - Applicabilità della previsione - Sussistenza.
In materia di distanze tra fabbricati, l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che prescrive una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell’edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o ad altezza diversa rispetto all'altro.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24471 del 01/10/2019 (Rv. 655256 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0872, Cod_Civ_art_0873