Difesa dai corsi d'acqua - Art. 12, comma 3, r.d. n. 523 del 1904 - Opere idrauliche a carico dei proprietari o possessori frontisti - Individuazione - Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del r.d. n. 523 del 1904, i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza (nella specie, un canale di bonifica); essi non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del citato r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30521 del 22/11/2019 (Rv. 655971 - 01)