Proprieta' (nozioni, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33439 del 17/12/2019 (Rv. 656322 - 01)
Compressione o limitazione del diritto causate dall'altrui fatto dannoso - Valutazione economica - Presupposti - Criteri - Presunzioni semplici - Sufficienza - Ricorso ai parametri del c.d. danno figurativo - Ammissibilità.
La compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale - sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33439 del 17/12/2019 (Rv. 656322 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0832, Cod_Civ_art_1174, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1666, Cod_Civ_art_1669, Cod_Civ_art_2043