Buona fede dell'occupante - Accessione invertita – Cass. n. 11845/2021
Proprieta' - acquisto - a titolo originario - accessione - esclusione - occupazione di porzione di fondo attiguo - buona fede dell'occupante - Accessione invertita - Buona fede dell'occupante - Presunzione - Esclusione - Onere della prova a carico del costruttore - Criteri - Conseguenze - Dubbio sulla legittimità dell'occupazione del suolo del vicino - Esclusione della buona fede.
La buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita di cui all'art. 938 c.c. consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione. Essa, in assenza di una previsione analoga a quella dettata in materia di possesso dall'art. 1147 c.c., non è presunta, ma deve essere provata dal costruttore; ai fini probatori, è necessario avere riguardo alla ragionevolezza dell'uomo medio e al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l'esecuzione della costruzione sul proprio suolo, in base alle cognizioni possedute effettivamente o che egli avrebbe potuto acquisire con un comportamento diligente, sicché la buona fede deve escludersi qualora, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe dovuto fin dall'inizio anche solo dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo del vicino.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11845 del 06/05/2021 (Rv. 661123 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0938, Cod_Civ_art_1147, Cod_Civ_art_2697