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Distanze tra fabbricati – Cass. n. 11048/2022

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - nelle costruzioni - in genere - Distanze tra fabbricati - Art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - Interpretazione.

 

In materia di distanze tra fabbricati, l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 va interpretato nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente, essendo sufficiente, per l'applicazione di detta distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, benché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta, con la conseguenza che il rispetto della distanza minima è dovuto pure per i tratti di parete parzialmente privi di finestre.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 11048 del 05/04/2022 (Rv. 664379 - 02)

 

Corte

Cassazione

11048

2022