Fondi a dislivello -Opere di sbancamento poste in essere dal proprietario del fondo sovrastante sul proprio terreno - Obblighi di quest'ultimo nei confronti del muro comune.
In ipotesi di fondi a dislivello in abitato, il proprietario del fondo sovrastante, che eserciti la facoltà di abbassarne il livello con opere di sbancamento, deve, se possibile, lasciare integro il muro comune posto a cavallo del confine, mentre, ove ne sia necessario l'abbattimento, deve ricostruirlo, a proprie spese, nella stessa posizione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11482 del 29/04/2024 (Rv. 671042-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0885, Cod_Civ_art_1102